Fotovoltaico, agricoltura e Costituzione
La transizione energetica deve rispettare suolo, agricoltura, biodiversità e paesaggio, privilegiando un agrivoltaico che affianchi e non sostituisca l’attività agricola.
- Transizione energetica e agricoltura devono procedere insieme: l’energia rinnovabile non può compromettere la produttività agricola, la tutela del suolo e il paesaggio.
- L’agrivoltaico è sostenibile quando aggiunge, non sostituisce, la produzione agricola e zootecnica, mantenendo il terreno effettivamente coltivato o utilizzato per il pascolo.
- La sentenza della Corte costituzionale ribadisce un principio fondamentale: nessun interesse può prevalere in modo assoluto sugli altri, ma deve essere trovato un equilibrio ragionevole tra energia, agricoltura, ambiente, biodiversità e paesaggio.
La transizione energetica è indispensabile per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione. L’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce infatti uno dei pilastri delle politiche dell’Unione europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
È un tema che interessa direttamente anche il mondo agricolo e zootecnico. La produzione di energia rinnovabile in azienda, compresa quella ottenuta attraverso sistemi agrivoltaici, può contribuire alla riduzione delle emissioni nette e rappresentare uno degli strumenti di mitigazione considerati nel bilancio del carbonio aziendale.
Ma la produzione energetica non può compromettere la produttività agricola e zootecnica, la salute del suolo, la biodiversità e le altre funzioni ambientali e sociali dell’azienda. Fra queste rientra anche il paesaggio agrario, tutelato dall’articolo 9 della Costituzione non come semplice sfondo estetico, ma come espressione visibile, culturale e ambientale del territorio.
Su questi temi interviene la sentenza n. 127 del 2026 della Corte costituzionale, che ha esaminato il divieto di installare, nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici, impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente a terra. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio.
Che cosa aveva chiesto il TAR del Lazio?
Il TAR era stato chiamato a pronunciarsi sui ricorsi di alcune imprese energetiche che stavano progettando impianti agrivoltaici cosiddetti “non avanzati”, caratterizzati dalla presenza di moduli collocati a terra. Secondo il giudice amministrativo, questi impianti rientravano nel divieto introdotto dal legislatore per le zone agricole.
Il TAR ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di verificare se tale divieto fosse compatibile con gli articoli 3, 9, 11 e 117 della Costituzione e con gli obblighi europei in materia di energia rinnovabile e neutralità climatica.
Le censure si fondavano essenzialmente su quattro argomenti.
Il primo era che l’esclusione di gran parte dei terreni agricoli dal fotovoltaico a terra avrebbe potuto ostacolare il principio europeo della massima diffusione delle fonti rinnovabili e rendere più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici.
Il secondo era che il divieto sarebbe stato troppo generale, perché applicato a tutte le aree urbanisticamente agricole senza verificare, caso per caso, se il terreno fosse effettivamente coltivato, abbandonato, degradato o comunque concretamente utilizzabile per l’agricoltura.
Il terzo riguardava la proporzionalità della misura. Secondo il TAR, il legislatore avrebbe attribuito una prevalenza assoluta alla conservazione del suolo agricolo, senza un adeguato bilanciamento con l’interesse, anch’esso costituzionalmente rilevante, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile.
Infine, il TAR riteneva che il divieto avrebbe dovuto proteggere soprattutto i terreni destinati alle produzioni di pregio, biologiche, DOP, IGP o di particolare valore paesaggistico, anziché applicarsi indistintamente a tutte le zone agricole.
Perché la Corte ha respinto queste obiezioni?
La Corte parte da un riconoscimento netto: la produzione di energia rinnovabile è essenziale per la riduzione delle emissioni e per l’adempimento degli impegni climatici europei e internazionali.
Ma aggiunge che anche il suolo agricolo è una risorsa limitata, non rinnovabile su scala umana e indispensabile per produrre alimenti, conservare la biodiversità, regolare il ciclo dell’acqua e dei nutrienti, immagazzinare carbonio e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La stessa politica europea, quindi, non richiede soltanto più energia rinnovabile: richiede anche suoli sani e una riduzione del consumo di suolo.
Transizione energetica e tutela del suolo non sono perciò politiche contrapposte. Sono politiche interdipendenti, che devono essere coordinate attraverso un’adeguata pianificazione territoriale e mediante tecnologie capaci di mantenere la continuità dell’attività agricola.
È proprio qui che assume particolare importanza l’agrivoltaico con moduli sopraelevati. La Corte osserva che il divieto non riguarda gli impianti agrivoltaici con pannelli non collocati a terra, perché tali configurazioni consentono di produrre energia senza sottrarre il terreno alla sua funzione agricola.
La collocazione dei pannelli a un’altezza adeguata, tale da permettere la coltivazione, il pascolo e le normali operazioni aziendali, non è dunque un espediente tecnico marginale. È la soluzione attraverso la quale il legislatore cerca di rendere realmente compatibili due utilizzazioni dello stesso spazio: la produzione di energia e la produzione agricola.
Si tratta di una scelta intelligente, che il sistema agricolo dovrebbe condividere e difendere. L’agrivoltaico può essere considerato tale solo quando l’attività agricola o zootecnica rimane effettiva, continuativa e produttiva. Non può diventare un’etichetta utilizzata per trasformare terreni agricoli in superfici prevalentemente energetiche.
Secondo la Corte, il divieto supera anche il giudizio di proporzionalità. È idoneo perché interviene su un bene scarso, il suolo; è necessario perché la tutela della produzione agricola sarebbe compromessa dalla collocazione generalizzata dei moduli a terra; ed è proporzionato perché gli operatori possono comunque investire in impianti agrivoltaici sopraelevati.
La Corte respinge inoltre l’idea che debbano essere protette soltanto le produzioni agricole di eccellenza. Il valore agricolo del terreno non dipende esclusivamente dalla presenza attuale di una coltura DOP, IGP o biologica. Comprende anche le colture ordinarie, gli usi tradizionali e, soprattutto, la possibilità che quel terreno sia utilizzato in futuro per la produzione agricola.
Per questo la classificazione urbanistica come zona agricola non è un dato puramente formale. Esprime una destinazione pianificata e una potenzialità del fondo che non possono essere cancellate sulla base di condizioni contingenti, come il temporaneo abbandono o degrado del terreno.
La sentenza richiama anche i rischi associati a un’espansione incontrollata del fotovoltaico a terra: occupazione difficilmente reversibile dei terreni, frammentazione del paesaggio agrario, riduzione della biodiversità e conflitti con la pianificazione agricola e ambientale. L’interesse alla produzione di energia rinnovabile non può quindi prevalere automaticamente sulla tutela del paesaggio, delle coltivazioni e del suolo. E il paesaggio tutelato dalla Costituzione comprende pienamente il paesaggio agrario.
Il principio più importante
Il passaggio di maggiore rilievo della sentenza riguarda il rapporto fra i diversi beni tutelati dalla Costituzione.
Nessun diritto e nessun interesse costituzionale può essere considerato assoluto o automaticamente prevalente sugli altri. La loro tutela deve essere sistemica e unitaria. Spetta al legislatore individuare un punto di equilibrio ragionevole e proporzionato, senza sacrificare il nucleo essenziale di nessuno degli interessi coinvolti.
In questo caso devono essere contemperate, da un lato, la transizione energetica, la decarbonizzazione e l’autonomia energetica e, dall’altro, la produzione agricola, la sicurezza e l’autonomia alimentare, la salute del suolo, la biodiversità e la tutela del paesaggio.
La Corte osserva significativamente che la stessa autonomia economica del Paese riguarda sia l’energia sia i beni agricoli. Destinare il suolo alla produzione dell’una oppure degli altri richiede quindi particolare prudenza.
È un principio che va oltre il caso del fotovoltaico. Può risultare importante anche nel dibattito sulla tutela degli animali, oggi espressamente prevista dall’articolo 9 della Costituzione. Anche questa tutela deve essere resa effettiva, ma deve essere inserita in un bilanciamento ragionevole con gli altri beni costituzionali coinvolti, fra i quali la salute umana, la sicurezza alimentare, il lavoro, la libertà dell’iniziativa economica esercitata nel rispetto dell’utilità sociale e la possibilità di produrre alimenti sicuri e nutrienti.
Bilanciare non significa indebolire la protezione degli animali, del suolo o dell’ambiente. Significa impedire che un singolo interesse, esteso senza limiti, diventi “tiranno” nei confronti di tutti gli altri. È il criterio già affermato dalla Corte costituzionale: nessun diritto fondamentale occupa stabilmente il vertice di una gerarchia assoluta; il punto di equilibrio deve essere individuato secondo ragionevolezza e proporzionalità, salvaguardando il contenuto essenziale di ciascun diritto.
La sentenza n. 127 del 2026 offre quindi un’indicazione chiara: la transizione energetica deve procedere rapidamente, ma non può essere realizzata consumando le risorse naturali, produttive e paesaggistiche che essa stessa dovrebbe contribuire a proteggere.
L’energia solare nei territori agricoli è una risorsa. Diventa però autenticamente sostenibile soltanto quando si aggiunge alla produzione agricola e zootecnica, senza sostituirla.