Diritti degli animali: sfida etica e normativa, non lessicale
Parlare di diritti degli animali, senza definire chiaramente né il soggetto né l’ambito applicativo, rischia di produrre più confusione che progresso.
A seguito della recente approvazione del DDL 1308, che prevede un significativo inasprimento delle pene per i principali reati contro gli animali, Ruminantia ha pubblicato l’articolo “Una riforma storica: gli animali come soggetti di diritto nel Codice Penale”. In relazione a tale provvedimento, il professor Giuseppe Pulina – Presidente Emerito dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, Professore Ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili – ha inviato alla redazione un contributo che pubblichiamo integralmente di seguito.
La lettera del Professor Pulina alla redazione di Ruminantia
Ho letto con attenzione il commento pubblicato su Ruminantia relativo alle modifiche al Codice Penale introdotte dall’approvazione definitiva del DDL 1308. Mi permetto alcune osservazioni, con l’intento di contribuire a una lettura più ponderata di questo intervento normativo.
Il provvedimento si limita, in sostanza, a un inasprimento delle pene già previste per i reati contro gli animali (articoli 544-bis e seguenti del Codice Penale), oltre ad alcune specificazioni in materia di custodia degli animali sequestrati. A fronte della mole di emendamenti presentati in sede referente, la versione finale appare persino sobria: molte delle proposte più ideologiche sono state respinte, anche grazie al parere contrario espresso dal Governo.
Non condivido invece l’enfasi posta da alcuni commentatori, in particolare l’on. Brambilla e i firmatari dei comunicati stampa che hanno accompagnato l’approvazione definitiva del testo, sul presunto valore “storico” della modifica del titolo del Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale, che da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” diventa “Dei delitti contro gli animali”.
Si è trattato, con ogni evidenza, di un’operazione di razionalizzazione lessicale, una semplificazione che allinea la rubrica alla formulazione concreta delle fattispecie penali contenute nel titolo stesso. Attribuirvi il significato di un riconoscimento giuridico della “senzienza” animale è un’operazione retorica più che giuridica.
A questo proposito, è opportuno ricordare che il termine senzienza è la traduzione italiana del termine inglese sentience, utilizzato in ambito anglosassone per indicare la capacità di provare sensazioni soggettive, come il dolore o il piacere. Tuttavia, senzienza non è un concetto giuridico definito nel nostro ordinamento, né possiede una definizione univoca in ambito filosofico o scientifico. Alcuni filosofi (penso, ad esempio, a lavori in ambito di etica ambientale) ne propongono addirittura l’estensione alle piante, il che dimostra quanto il concetto sia scivoloso e suscettibile di interpretazioni divergenti.
Chi conosce il Codice Penale dovrebbe sapere che esistono reati “contro” soggetti del tutto privi di ogni forma di coscienza o sensibilità: basti pensare ai reati contro i beni culturali, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione o contro la sicurezza dello Stato. Nessuno si sognerebbe di attribuire a tali “beni giuridici” qualità senzienti. Per questo motivo, leggere nella nuova rubrica un riconoscimento ontologico della soggettività animale è un evidente eccesso interpretativo.
La vera sfida, oggi, non è lessicale né simbolica. È etica, culturale e normativa. Passa attraverso una riflessione seria sui nostri doveri verso gli animali, doveri che possono e devono essere assunti anche in assenza di una loro soggettivizzazione giuridica piena. Parlare di diritti degli animali, senza definire chiaramente né il soggetto né l’ambito applicativo, rischia di produrre più confusione che progresso.
Chiudo con una nota solo apparentemente ironica: il primo magistrato che deciderà di processare una ditta di derattizzazione o disinfestazione da blatte farà davvero giurisprudenza. E a quel punto sarà chiaro che la strada della “soggettività” animale rischia di generare effetti giuridicamente impraticabili.
Approfondimento giuridico
Nel sistema del Codice Penale italiano, l’espressione “delitti contro” non implica affatto che il bene giuridico tutelato sia un soggetto dotato di coscienza, volontà o capacità di soffrire. Al contrario, numerosi titoli del Libro II del Codice elencano reati contro entità che, per loro natura, sono del tutto non senzienti e non soggettive, ma che rappresentano interessi pubblici o valori collettivi che il legislatore ritiene meritevoli di tutela penale.
Esempi evidenti sono:
Titolo I: Dei delitti contro la personalità dello Stato
Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Titolo IV: Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Titolo V: Dei delitti contro l’ordine pubblico
Titolo VI: Dei delitti contro l’incolumità pubblica
Titolo VII: Dei delitti contro la pubblica fede
Titolo VIII: Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commerci
Titolo IX: Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Titolo X: Dei delitti contro la fede pubblica
Titolo XI: Dei delitti contro il patrimonio
Titolo XIII-bis: Dei delitti contro il patrimonio culturale (introdotto con la L. 22/2022)
Nessuno di questi beni giuridici è un soggetto cosciente o senziente. La formula “contro” è usata in modo tecnico per indicare l’oggetto della tutela penale, che può essere tanto una persona fisica (come nel caso dei delitti contro la vita o contro la libertà individuale), quanto un interesse collettivo o un valore immateriale (come nel caso dei delitti contro l’ordine pubblico o la fede pubblica).
Alla luce di ciò, l’intestazione “delitti contro gli animali” recentemente adottata con la riforma del Titolo IX-bis non comporta alcuna implicazione ontologica o giuridica circa una presunta soggettività o “senzienza” degli animali. Si tratta di un adeguamento lessicale coerente con la sistematica codicistica vigente, che preferisce rubriche sintetiche e dirette, senza ripetere la qualificazione del bene giuridico (“sentimento per gli animali”) all’interno del titolo.
Il commento del Professor Onida, esperto di Scienze Giuruduche
Qui di seguito il commento a quanto riportato qui sopra del Professor Pietro Paolo Onida, Professore di Diritto Romano presso l’Università di Sassari.
Ancora una volta, un’interpretazione che non si limita agli aspetti puramente formali del dato giuridico ma mira a coglierne il significato sostanziale.
Certamente un intervento del legislatore volto a sottoporre il sistema giuridico a una operazione di “pulizia concettuale” e, quindi, di maggior rigore nell’impiego della terminologia giuridica è sempre auspicabile. In questo caso, l’operazione condotta rischia, invece, di essere non solo priva di una qualche utilità concreta ma anche dannosa per il dibattito scientifico. Non è con la estensione delle categorie giuridiche di soggetto e di oggetto di diritto che si può seriamente prendere in considerazione la cosiddetta “questione animale”.
La dottrina giuridica odierna sembra, invece, dibattersi perlopiù nel dilemma tra riconoscere l’animale come oggetto o come soggetto di diritto, quasi che questa sia l’unica opzione possibile. L’impiego delle categorie di oggetto e soggetto di diritto è moderno ed è oggi molto controverso. La categoria di soggetto reca in sé l’antico significato di sottoposto: essere soggetto non indicava, nel linguaggio dei giuristi medievali, colui che agisce ma colui che subisce in quanto appunto sottoposto, suddito. Del resto, il termine *subiectum* (specialmente nella espressione *subiectum iuris*) individuava la questione giuridica sulla quale le parti di un processo litigavano. Ancora oggi è frequente nel linguaggio teatrale impiegare il termine “soggetto” per intendere il canovaccio teatrale, come quando si dice: “si recita a soggetto”.
Insomma, si può riflettere quanto si vuole sulle categorie giuridiche utili a rappresentare meglio la condizione animale, ma non è percorrendo questa via insicura che si potrà migliorare la gestione delle ‘relazioni’ con il resto degli esseri animati. La semplice qualificazione giuridica non migliora per forza i confini e la qualità della tutela e, come in questo caso, rischia di risolversi in un “eccesso interpretativo” e di “produrre più confusione che progresso”. Anche il riferimento all’animale come essere senziente non comporta quella “rivoluzione copernicana”, di cui a volte si è parlato, a torto, nella dottrina penalistica.