TOP

Considerazioni integrative sulla “legge Brambilla”

Il Professor Pulina commenta alcuni aspetti della “legge Brambilla”, per una maggiore chiarezza e una prevenzione di derive interpretative.

Ho già avuto modo, in un precedente intervento, di sottolineare come la legge n. 82/2025, recante modifiche agli articoli 544-bis e seguenti del Codice Penale, costituisca un intervento che, al netto di una certa enfasi comunicativa, si caratterizza soprattutto per un inasprimento delle pene esistenti e per alcuni ritocchi ordinatori, come quelli relativi alla custodia degli animali sequestrati. Ho espresso inoltre riserve sull’attribuzione di un significato “storico” alla modifica della rubrica del Titolo IX-bis, che ora recita “Dei delitti contro gli animaliche ho considerato una razionalizzazione lessicale, non un mutamento ontologico, cioè di significato, o assiologico, ovvero sia di scala di valori, della figura dell’animale nel nostro ordinamento.

Alla luce della lettura integrale del testo normativo e delle versioni coordinate del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e delle leggi speciali richiamate in calce alla legge pubblicata sulla GU del 16 giugno 2025, credo sia utile integrare quanto già espresso con alcune ulteriori osservazioni di carattere sistematico e giuridico-applicativo, che ritengo meritino attenzione, soprattutto in ottica di prevenzione delle derive interpretative.


Una lettura impropria e fuorviante

La pubblicazione ufficiale della norma ha suscitato l’ormai consueta enfasi mediatica da parte dei suoi promotori politici e di alcune associazioni animaliste, le quali si sono affrettate (nuovamente) a presentarla come una svolta epocale nella direzione del riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi agli animali. Si tratta di una lettura impropria e fuorviante, già proposta in occasione di precedenti interventi normativi, che tende a sovrainterpretare modifiche circoscritte come segnali di un mutamento di paradigma giuridico. Il ricorso insistito al termine “senzienza”, estraneo al linguaggio giuridico italiano e privo di definizione univoca anche in ambito scientifico e di estensioni improprie, fino a comprendere il regno vegetale, in quello filosofico, contribuisce ulteriormente a confondere il piano normativo con quello ideologico.

Ciò detto, non intendo in alcun modo sminuire il valore dell’intervento legislativo nella parte in cui inasprisce le pene previste per i reati già esistenti e precisa alcune fattispecie, rispondendo a un’esigenza reale di rafforzamento della tutela degli animali, come peraltro richiesto dall’art. 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica a tutelare gli animali “anche mediante la promozione di specifici strumenti normativi”.

Ecco alcuni aspetti potenzialmente controversi della legge emersi dalla lettura delle modifiche da questa apportate alle norme esistenti.


Il concetto di “benessere psicofisico” e l’indeterminatezza applicativa

L’introduzione, nel nuovo art. 727-bis c.p., della formula “benessere psicofisico” dell’animale rappresenta un ampliamento semantico potenzialmente problematico. Il benessere “fisico” può appoggiarsi a parametri medico-veterinari relativamente standardizzati. Ma il benessere “psichico”, riferito a un essere non umano e privo di status soggettivo, risulta giuridicamente vago, scientificamente controverso e interpretativamente instabile.

In assenza di criteri normativi chiari o di riferimenti tecnici ufficiali, si rischia di affidare al giudice una valutazione largamente discrezionale, aprendo la strada a pronunce eterogenee, disomogenee sul territorio nazionale e potenzialmente fondate su sensibilità soggettive o visioni ideologiche.


La “gravità dell’offesa” come parametro inadeguato

Un elemento critico della nuova formulazione è rappresentato dall’inserimento, tra i criteri di commisurazione della pena (art. 727-bis c.p.), della “gravità dell’offesa recata all’animale”. Si tratta di un’espressione mutuata dal lessico penalistico relativo ai reati contro la persona, dove il danno ha una dimensione propriamente soggettiva, poiché riferito a titolari di diritti soggettivi, cioè a soggetti giuridici.

Applicare tale parametro all’animale rischia di produrre una tacita assimilazione dell’animale a soggetto di diritto, implicando che l’offesa debba essere valutata in relazione alla sua capacità di sentire, percepire, o subire in senso proprio. Questo rappresenta un salto concettuale che non è sostenuto né dalla teoria generale del diritto, né dalla struttura del Codice Penale, che continua a negare agli animali la personalità giuridica.

Anche laddove si voglia riconoscere una tutela “rinforzata” rispetto a quella prevista per le cose, occorre evitare formulazioni ambigue o semanticamente slittanti, che potrebbero aprire a interpretazioni analogiche improprie o a un’estensione implicita del concetto di soggettività giuridica animale. Ciò sarebbe in contrasto con la volontà espressa del legislatore, che ha confermato un impianto oggettivo della norma, fondato sulla doverosità dell’agire umano, non sulla titolarità di diritti da parte dell’animale.


La confisca obbligatoria e l’ambiguità dello statuto dell’animale

Il nuovo art. 544-quinquies prevede la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna o patteggiamento. Qui si evidenzia una contraddizione sistemica in quanto da un lato l’animale è trattato come “bene” sequestrabile e confiscabile, mentre dall’altro è implicitamente riconosciuto come entità destinataria di tutela propria.

Questa ambiguità rischia di generare conflitti tra norme penali e norme civilistiche, specie nei casi in cui l’animale sia oggetto di proprietà privata. È facile prevedere ricorsi su base costituzionale o contenziosi civili che lamentino lesione del diritto di proprietà in presenza di un’interpretazione estensiva dell’obbligo di confisca.


Indeterminatezza della categoria giuridica “animale”

Come già rilevato nel primo parere, la legge opera riferimenti generici alla categoria “animale”, senza specificazioni né delimitazioni tassonomiche. Questo universalismo terminologico, privo di fondamento classificatorio, produce almeno due effetti collaterali:

a) consente interpretazioni iper-estensive che potrebbero includere, ad esempio, insetti, crostacei, roditori, organismi invertebrati, con conseguenze imprevedibili;

b) rafforza il rischio di strappi interpretativi in sede giudiziaria, laddove si decida, in via analogica, di estendere la portata penale a casi limite (come la disinfestazione, la pesca sportiva o l’allevamento amatoriale non conforme).


Il rischio delle estensioni ultronee

Il dato forse più preoccupante riguarda il potenziale scollamento tra testo legislativo e interpretazione applicativa. È noto che, nella prassi giurisprudenziale, titoli e rubriche possono essere usati per sostenere letture estensivamente orientate, anche in assenza di una volontà esplicita del legislatore.

La nuova intestazione del Titolo IX-bis (“Delitti contro gli animali”) potrebbe dunque essere strumentalizzata per fondare un principio implicito di soggettività dell’animale, con effetti a catena di estensione del concetto di “offesa” a condotte oggi lecite, di reinterpretazione in senso soggettivista del concetto di maltrattamento e di progressiva erosione dei limiti della colpevolezza, con rischio di responsabilità oggettiva travestita da tutela etica.

Tutto ciò avverrebbe senza un dibattito parlamentare esplicito e, anzi, in contrasto con l’intenzione moderata espressa dal testo normativo, che ha respinto proposte radicali proprio per evitare derive simboliche o ideologiche.

In sintesi, la “legge Brambilla 82/2025 rappresenta un intervento che rafforza la tutela penale degli animali, ma lo fa senza riconoscerne una soggettività giuridica piena, né introdurre un principio di “senzienza” come categoria normativa operativa.

Il pericolo maggiore, oggi, non deriva tanto dal testo quanto dalle sue possibili manipolazioni interpretative poiché ogni estensione oltre la lettera e lo spirito della norma rischia di compromettere il principio di legalità e di generare un’asimmetria sistemica nel trattamento giuridico dell’animale.

Per questo motivo, è auspicabile che dottrina, magistratura e opinione pubblica mantengano rigore concettuale, evitando letture forzate che, pur animate da nobili intenzioni, potrebbero rivelarsi giuridicamente inefficaci, culturalmente ambigue e sistematicamente dannose.

Presidente Emerito dell'Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, Professore Ordinario di Etica e Sostenibilità degli Allevamenti presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili. Fra i migliori esperti globali in scienze animali, è incluso nel 2% di scienziati maggiormente citati al mondo.